Art. 4 · LEGGE 4 agosto 1955, n. 722

Art. 4

LEGGE 4 agosto 1955, n. 722

In vigore dal 12 apr 1990
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722#art-4