Art. 2

LEGGE 4 agosto 1955, n. 722

In vigore dal 4 set 1955
L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo