Art. 2
LEGGE 4 agosto 1955, n. 722
In vigore dal 4 set 1955
L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;722#art-2