Art. 3

LEGGE 4 agosto 1955, n. 702

In vigore dal 3 set 1955
È abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;702#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo