Art. 2
LEGGE 4 agosto 1955, n. 702
In vigore dal 3 set 1955
L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.
Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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