Art. 1
LEGGE 4 agosto 1955, n. 702
In vigore dal 3 set 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.
Storico versioni
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