Art. 2
LEGGE 4 agosto 1955, n. 699
In vigore dal 3 set 1955
Il personale direttivo ed insegnante riassunto nei ruoli per effetto dell' della presente legge è inquadrato in base all'anzianità di servizio acquisita alla data della nomina senza concorso e con decorrenza, agli effetti economici, dalla pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;699#art-2