Art. 2 · LEGGE 4 agosto 1955, n. 699

Art. 2

LEGGE 4 agosto 1955, n. 699

In vigore dal 3 set 1955
Il personale direttivo ed insegnante riassunto nei ruoli per effetto dell' della presente legge è inquadrato in base all'anzianità di servizio acquisita alla data della nomina senza concorso e con decorrenza, agli effetti economici, dalla pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - ROSSI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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