Art. 1

LEGGE 4 agosto 1955, n. 699

In vigore dal 3 set 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, la cui nomina senza concorso fu annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale del 15 febbraio 1945, n. 133, e che all'epoca della revisione delle nomine senza concorso non ottenne la conferma in ruolo, che abbia continuato a prestare lodevole servizio e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, sempre lodevolmente, la sua opera negli Istituti predetti ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 133, è confermato in ruolo nei rispettivi posti direttivi o cattedre, o in cattedre affini.
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