Art. 9
LEGGE 4 agosto 1955, n. 692
In vigore dal 19 ago 1955
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto:
a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
MORO
Storico versioni
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