Art. 7
LEGGE 4 agosto 1955, n. 692
In vigore dal 19 ago 1955
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell', nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonchè per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.
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