Art. 8
LEGGE 4 agosto 1955, n. 692
In vigore dal 19 ago 1955
In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
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