Art. 5

LEGGE 3 maggio 1955, n. 408

In vigore dal 7 giu 1955
I crediti dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per quanto riguarda i contributi previsti dalla presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'articolo 552, n. 3, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Questi sono riscossi, in caso di mancato pagamento, unitamente alle somme aggiuntive di cui all'articolo successivo, con la procedura vigente per le imposte dirette. A tal fine l'Ente, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, avvalendosi dei dati che, a sua richiesta sono forniti dalle competenti capitanerie di porto, compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione che sono trasmessi alla intendenza di finanza territorialmente competente per la esecuzione e la esazione. I versamenti sono eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con I obbligo del non riscosso come riscosso all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
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