Art. 1

LEGGE 3 maggio 1955, n. 408

In vigore dal 9 mag 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprietà o in gestione delle società esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale. L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare . Il contributo dovuto dal marittimo è trattenuto mensilmente dall'armatore al quale è fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo