Art. 6

LEGGE 3 maggio 1955, n. 408

In vigore dal 7 giu 1955
L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore è tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza. La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È l'atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1955 EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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