Art. 32

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data. Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
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