Art. 33
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - DE PIETRO -
VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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