Art. 7
LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178
In vigore dal 8 gen 1955
Il Governo è autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la più larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.
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