Art. 6
LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178
In vigore dal 8 gen 1955
Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualità: la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato "Fondo gestione ufficio centrale carboni FF.
SS." per una corrispondente somma che verrà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla Società mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualità posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualità di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.
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