Art. 2
LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178
In vigore dal 8 gen 1955
La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle Società per azioni in quanto applicabili.
Il liquidatore avrà i poteri stabiliti dall'art. 2278 del Codice civile.
Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.
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