Art. 5
LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079
In vigore dal 6 giu 1956
Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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