Art. 5 · LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079

Art. 5

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079

In vigore dal 6 giu 1956
Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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