Art. 3
LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079
In vigore dal 12 dic 1954
Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate A e B alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.
Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.
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