Art. 5

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

In vigore dal 1 dic 1954
Il Pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato "Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace", la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1 gennaio e al 1 luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1 gennaio 1960. La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti. Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico. I titoli ed i relativi interessi sono esenti: a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni; c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.
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