Art. 2
LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050
In vigore dal 1 dic 1954
Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'art. 1, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.
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