Art. 10

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

In vigore dal 1 dic 1954
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1050#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo