Art. 5
LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1045
In vigore dal 30 nov 1954
Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l' ed il primo comma dell' del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.
È abrogata altresì ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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