Art. 1
LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1045
In vigore dal 30 nov 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.
L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.
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