Art. 2

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1045

In vigore dal 30 nov 1954
Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.
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