Art. 3
LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015
In vigore dal 21 nov 1954
La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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