Art. 1

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015

In vigore dal 21 nov 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza è dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.
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