Art. 2

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015

In vigore dal 21 nov 1954
Al margine onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con Le somme già stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme già stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1015#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015 (Art. 2 Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonche' del capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza) — Testo vigente | Portale Normativo