Art. 3

LEGGE 9 agosto 1954, n. 644

In vigore dal 1 set 1954
Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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LEGGE 9 agosto 1954, n. 644 (Art. 3 Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate) — Testo vigente | Portale Normativo