Art. 1

LEGGE 9 agosto 1954, n. 644

In vigore dal 1 set 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;644#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo