Art. 2
LEGGE 9 agosto 1954, n. 644
In vigore dal 1 set 1954
Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianità per la promozione al grado 9° è ridotto di due anni.
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