Art. 3
LEGGE 6 agosto 1954, n. 815
In vigore dal 24 set 1954
La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui è integrativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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