Art. 1
LEGGE 6 agosto 1954, n. 815
In vigore dal 24 set 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è così sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".
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