Art. 2
LEGGE 6 agosto 1954, n. 815
In vigore dal 24 set 1954
L'art. 13 della legge richiamata al precedente è così sostituito:
"Al personale che otterrà l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Storico versioni
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