Art. 4

In vigore dal 21 ago 1954
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665#art-4

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