Art. 1

In vigore dal 21 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665#art-1

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