Art. 3
In vigore dal 21 ago 1954
Le disposizioni contenute negli del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;665#art-3