Art. 9

LEGGE 29 maggio 1954, n. 340

In vigore dal 13 lug 1954
Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA - PICCIONI - TREMELLONI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo