Art. 9
LEGGE 29 maggio 1954, n. 340
In vigore dal 13 lug 1954
Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - PICCIONI - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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