Art. 7
LEGGE 29 maggio 1954, n. 340
In vigore dal 13 lug 1954
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.
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