Art. 6

LEGGE 29 maggio 1954, n. 340

In vigore dal 13 lug 1954
Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dai Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo