Art. 6
LEGGE 29 maggio 1954, n. 340
In vigore dal 13 lug 1954
Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dai Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.
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