Art. 4

LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

In vigore dal 16 giu 1954
Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, sul proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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