Art. 1

LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

In vigore dal 16 giu 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall' del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000. Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell' del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000. Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.
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