Art. 2
LEGGE 15 maggio 1954, n. 234
In vigore dal 16 giu 1954
Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all', la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".
Storico versioni
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