Art. 4

LEGGE 10 aprile 1954, n. 164

In vigore dal 25 mag 1954
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1952. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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