Art. 1
LEGGE 10 aprile 1954, n. 164
In vigore dal 19 giu 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:
Grado Qualifica Posti
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6° - Ispettori scolastici . . . . . . . . . . . . . . . n. 281
7°-8° - Direttori didattici. . . . . . . . . . . . . . " 2.121
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n. 2.402
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Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado 8°.
Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.
Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.
Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.
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