Art. 3
LEGGE 10 aprile 1954, n. 164
In vigore dal 25 mag 1954
Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.
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