Art. 11
LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955
In vigore dal 15 gen 1954
Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.
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